L. 104/92 : utilizzo dei permessi retribuiti.
A seguire un estratto dell’articolo interessantissimo e chiarificatore sull’utilizzo dei permessi L. 104/92 edito da Press-In ed intitolato:
“Una Sentenza della Cassazione sui permessi per l’assistenza“
In merito ai permessi lavorativi retribuiti concessi ai lavoratori e alle lavoratrici per assistere un familiare con disabilità, una recente Sentenza della Corte di Cassazione, che costituirà un utile precedente giurisprudenziale, chiarisce che si configura una situazione di uso improprio o di abuso del diritto solo nella circostanza in cui venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza alla persona con disabilità e che, in ogni caso, l’onere della prova dell’eventuale abuso rimane in capo al datore di lavoro che intende sanzionare il/la dipendente.
Com’è noto, i lavoratori e le lavoratrici che prestano assistenza ad un familiare con handicap in situazione di gravità possono usufruire di tre giorni di permesso retribuito al mese, come previsto dall’articolo 33, comma 3 della Legge 104/92). Per utilizzare in modo appropriato questa agevolazione è però necessario comprendere bene quali siano le attività che possono essere ricomprese nel novero dell’assistenza.
Sotto questo profilo, una recente Sentenza della Corte di Cassazione (n. 12032 del 19 giugno scorso), destinata a costituire un utile precedente giurisprudenziale, contribuisce a chiarire molti aspetti rilevanti, ribadendo concetti già espressi in precedenti pronunciamenti: che cioè si configura una situazione di uso improprio o di abuso del diritto solo nella circostanza in cui «viene a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile», e che, in ogni caso, l’onere della prova dell’assenza di assistenza e/o dello svolgimento da parte dell’utilizzatore/trice dei permessi di attività incompatibili con la prestazione della stessa è in capo al datore di lavoro che intende sanzionare il/la dipendente.
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